Conflitto d’interessi farmaceutico: cos’è?
Secondo Marco Bobbio, che gli autori considerano «uno dei maggiori studiosi dell’argomento»: si ha conflitto d’interessi (CdI) quando ci si trova in «una condizione nella quale il giudizio di un professionista della salute, riguardante un interesse primario – ovvero la salute di un paziente o la veridicità dei risultati di una ricerca – tende a essere influenzato da un interesse secondario come il guadagno economico o un vantaggio personale»
Se questa definizione ti fa venire in mente qualcuno, allora questo articolo è per te, e per firmare la petizione vai qui: https://associazionelacittadeiragazzi.it/
In questa intervista il Dott. Gianluca Braguzzi ci parla della petizione che la sua associazione “associazione la città dei ragazzi” ha lanciato, per porre un freno legislativo ad un evidente problema che riguarda lo strapotere delle case farmaceutiche.
Ecco il testo della petizione:
FARMACI Stop al conflitto di interessi
Premessa
La vicenda COVID19 è stata caratterizzata dalla propaganda di un pensiero unico, tramite i canali TV e la stampa nazionale, i cui attori (politici, scienziati o presunti tali) occupavano ogni ora del giorno e della notte a raccontare la “propria” verità sulle caratteristiche del virus, sulle limitazioni e privazioni necessarie per tutelare la popolazione, fino ad arrivare a sostenere l’ineluttabile necessità dell’imposizione di una “vaccinazione” di massa con un farmaco genico sperimentale, da attuare con metodi coercitivi e con il ricatto della perdita del lavoro e della retribuzione.
Il risultato è stato una inaccettabile divisione tra vaccinati e non vaccinati, come se il diritto alla salute fosse diventato improvvisamente terreno di scontro e non di scambio e solidarietà nel rispetto delle idee altrui. E questo da ambo le parti.
A tal riguardo è davvero possibile considerare attendibile la scienza divulgata da persone o mass media che ricevono compensi dalle case farmaceutiche?
Negli anni il tema del conflitto di interessi è sempre stato trattato con grande sensibilità dal popolo italiano che si è mostrato unanime nel proprio giudizio al riguardo. Con l’avvento della Covid-19 è divenuto improvvisamente irrilevante, sino ad essere completamente ignorato.
Proponiamo, dunque, al Parlamento ed al Governo degli articoli da recepire in una legge volta a disciplinare finalmente questo delicatissimo tema.
L’obiettivo è assicurarsi che la scienza operi in modo serio ed indipendente, libero da legami economici che rendono non credibili i pareri che – ingiustificatamente peraltro – impattano sulle decisioni e sull’operato di politici, medici, giornalisti e media.
Testo della Petizione/Disegno di Legge
Articolo 1
Viene istituito il “Registro dei compensi” ovvero un registro pubblico dove debbono essere riportati i compensi ricevuti in ambito di divulgazione e/o promozione di prodotti, farmaci, vaccini e qualsiasi altro genere di sostanza e/o pratica curativa e/o preventiva in ambito farmaceutico.
Questo a prescindere dalla validità intrinseca del farmaco, la cui scelta di assunzione deve essere, in ogni caso, lasciata al libero giudizio del cittadino e la cui efficacia terapeutica deve essere valutata da soggetti che NON ricevano alcun tipo di compenso dalle case farmaceutiche produttrici e fondazioni e società in qualsiasi modo collegate al settore farmaceutico.
Lo stesso obbligo intercorre anche nel caso i compensi vengano ricevuti, in qualsiasi forma, tramite i soggetti indicati all’Articolo 2.*
Articolo 2
Tutti i medici, il personale sanitario e/o dipendente e/o direttivo di ospedali e cliniche, giornalisti, politici debbono ogni fine mese registrare obbligatoriamente sul Registro di cui all’articolo 1 tutti i compensi* ricevuti – personalmente o anche tramite società/associazioni di cui sono titolari, amministratori, legali rappresentanti, azionisti, soci, collaboratori e/o dipendenti – da case farmaceutiche, fondazioni e società in qualsiasi modo collegate al settore farmaceutico anche indirettamente.
Il presente obbligo vale anche per le Istituzioni, enti pubblici o privati, partecipati dallo Stato e non, quali, a mero titolo esemplificativo: *
– ASL
– Ospedali e cliniche
– Centri di ricerca medico, scientifica, farmaceutica
– Giornali quotidiani e periodici
– Case editrici
– TV e Radio
– Holding e sub-holding di controllo dei soggetti precedenti
– Partiti politici
– Associazioni
– Società
– Università e istituti di formazione e istruzione
Articolo 3
Per compensi si intendono tutte le forme di erogazione che abbiano valore economico effettuate dalle case farmaceutiche produttrici e dalle fondazioni e società in qualsiasi modo collegate al settore farmaceutico a favore dei soggetti sopracitati.
Nel dettaglio quindi:
– denaro
– viaggi
– congressi
– regalie di qualsiasi genere.
L’obbligo di registrazione scatta al superamento dell’importo di 200 euro annui e si riferisce anche a voci relative ad attività di ricerca in campo medico, scientifico e farmacologico.
Articolo 4
Nel caso in cui un soggetto avente l’obbligo di registrazione compaia su un canale televisivo dovrà essere apposta a cura del canale televisivo stesso la scritta sottostante in forma di stringa:
MESSAGGIO PROMOZIONALE
In caso di intervento radiofonico la specifica promozionale dovrà essere fatta a inizio e fine della trasmissione.
Articolo 5
Nel caso in cui un soggetto avente l’obbligo di registrazione scriva o venga intervistato da un giornale quotidiano e/o periodico dovrà essere riportata a inizio e fine articolo una scritta che specifichi che l’intervistato riceve compensi da case farmaceutiche.
Articolo 6
Ricorre l’obbligo di cui agli articoli precedenti anche nei casi in cui la persona intervistata sia iscritta nel registro per la ricezione di compensi (come individuati nell’art.3) erogati dalla casa farmaceutica produttrice del farmaco o dei farmaci di cui non si tratta specificamente nella trasmissione e/o nello scritto.
Non sono obbligati agli adempimenti di cui ai precedenti articoli i soggetti che ricevono compensi in ragione della propria attività professionale, quali gli informatori medico scientifici e/o dipendenti commerciali delle case farmaceutiche o società collegate.
Pertanto, anche un richiamo generico ad un qualsiasi trattamento sanitario di vaccinazione, prevenzione o cura deve intendersi soggetto alle norme di questa legge.
Articolo 7
La violazione degli articoli 1, 2 e 3 è punita mediante una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio degli importi percepiti e non dichiarati.
La violazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 è punita mediante una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €.5.000/00 pe ogni infrazione commessa.
Articolo 8
Tutte le case farmaceutiche che collochino i propri prodotti sul mercato italiano sono tenute ogni anno entro il mese di gennaio a rilasciare a mezzo stampa nazionale e su un apposito sito dedicato l’elenco delle erogazioni finanziarie e di qualsiasi natura rilasciate nell’annata precedente ai soggetti di cui all’articolo 1.
Articolo 9
Al fine di poter effettuare controlli incrociati rispetto a quanto verrà esposto nel “Registro dei compensi” tutte le case farmaceutiche che collochino i propri prodotti sul mercato italiano sono tenute a dare libero accesso all’Agenzia delle entrate ad un bilancio separato di tutto quanto movimentato in entrata ed in uscita sul territorio italiano.
Nei dati da rendere noti vi sono ricompresi anche il numero dei farmaci o vaccini collocati e i soggetti acquirenti.
Per firmare la petizione: https://associazionelacittadeiragazzi.it/
ndr: di questi argomenti abbiamo parlato anche qui:
https://ita.li.it/2022/12/03/covid-qual-e-la-verita/
Carlo Makhloufi Donelli per ITA.li