STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Ita.Li. – Italiani Liberi APS”
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1 – Denominazione
Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (di seguito “Codice del Terzo Settore”), nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Ita.Li. – Italiani Liberi APS” (di seguito “Associazione”).
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”).
L’Associazione è contraddistinta dal simbolo depositato a termini di legge.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione avrà sede legale in Padova (PD), Via Fornace Morandi, 18 e potrà istituire sedi secondarie o sezioni in altre città d’Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede legale potrà essere trasferita, all’interno dello stesso comune, con delibera del Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria.
Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea quale modifica dello statuto.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata, fatta salva la facoltà di procedere alla sua estinzione secondo le deliberazioni e le procedure disciplinate dal presente statuto e dalle normative vigenti.
TITOLO II – FINALITA’ E ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 4 – Finalità
L’Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità e promozione sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore. L’associazione è apartitica ed aconfessionale.
Il fondamento dell’Associazione trova origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana del 1948, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU del 1948, del Codice di Norimberga del 1947 e della Convenzione di Oviedo del 1997 per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina e più in generale sul pieno rispetto del libero arbitrio e della dimensione culturale, spirituale e umana della persona.
Articolo 5 – Attività ed oggetto
L’Associazione potrà esercitare in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche
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se non necessariamente esclusivo, dell’attività di volontariato dei propri associati nel rispetto delle vigenti normative e del Codice del Terzo Settore:
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti del consumatore e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
– riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
L’Associazione nell’esercizio delle suddette attività principali e caratterizzanti, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere d) “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative”, v) “promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata”, w) “promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti del consumatore e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, z) – “riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”, si prefigge di mettere in atto, tra le altre compatibili con le finalità associative, con le normative vigenti e con i propri settori di attività di interesse generale, le seguenti azioni:
a) Promuovere la cultura della giustizia, del rispetto delle persona umana, della libertà di scelta terapeutica, della legalità, della solidarietà, dell’ambiente basata sui principi dei diritti inviolabili dell’uomo, della Costituzione, del Codice di Norimberga, della Convenzione di Oviedo, della CEDU.
In particolare, fine prioritario dell’Associazione è quello di tutelare, sostenere e favorire la completa esigibilità dei diritti sociali sanciti dalla Costituzione italiana: diritto al lavoro (art.4), diritto alla salute (art.32), diritto allo studio e alla formazione (artt.34 e 35), diritto all’assistenza sociale (art.38), con controllo su tutti gli attori politici che con la loro azione possono incidere, direttamente o indirettamente, sulla vita, sull’identità e sulla dignità delle comunità locali e di tutti coloro che ne fanno parte; superare l’individualismo, l’opportunismo e le discriminazioni di qualunque tipo che si perpetrano nei confronti delle fasce deboli; difendere ed ampliare lo stato sociale in particolare difendere il diritto al servizio sanitario nazionale, il diritto al sistema scolastico e formativo pubblico e le istituzioni di pubblica assistenza; superare il predominio del potere economico – finanziario sui diritti civili, sociali e di cittadinanza; rivendicare la partecipazione democratica e diretta di tutti i cittadini ai processi decisionali politici e amministrativi; affermare il diritto inderogabile al rispetto dei valori etici dell’iniziativa politica libera, disinteressata e priva di conflitti di interesse.
b) Promuovere l’elaborazione di strategie di lotta non violenta, pacifica e nell’alveo dei diritti costituzionalmente garantiti, contro la corruzione all’interno della funzione pubblica, ivi compresa quella del servizio sanitario nazionale e di tutti gli organismi ad esso sovraordinati;
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c) Ideare, progettare e sostenere iniziative, attività e interventi che sono finalizzati a promuovere la nascita di un movimento tra cittadini, operatori economici, appartenenti o non appartenenti alla pubblica funzione, a tutela dei principi sopra richiamati;
d) Organizzare iniziative culturali e di istruzione, scolastica e/o superiore, di approfondimento e di informazione sui principi sopra richiamati;
e) Realizzare campagne informative su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative sopra e di seguito richiamate;
f) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e di marketing, di pubblicazione e di informazione, pubblicare materiale relativi alle iniziative dell’Associazione, nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità dell’organizzazione stessa;
g) Aderire ad iniziative ed attività e/o stipulare accordi con altre associazioni che perseguono i medesimi obiettivi;
h) Avviare progetti ed iniziative di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, promuovere e/o realizzare formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) delineare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
l) promuovere e/o realizzare studi, analisi statistiche e di marketing, predisporre proposte e/o disegni di legge con risposta scritta e motivata al Parlamento e/o ad altro Ente, proporre referendum popolare e/o progetti da presentare agli Organi nazionali ed internazionali al fine della loro realizzazione anche chiedendo l’ottenimento di Fondi Europei sempre per le finalità perseguite;
m) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 dei Codice del Terzo Settore;
n) attuare processi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
o) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
p) promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
q) sviluppare servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
r) avviare progetti di agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e s.m.i.;
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s) aderire a campagne di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale dei Codice del Terzo Settore.
Ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la ricezione e/o richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. Tali risorse saranno utilizzate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soci, i sostenitori e il pubblico. L’Associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, compresa la collaborazione con altri Enti attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni e/o Enti aventi scopi non lucrativi in linea con i propri. L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa strumentale all’esercizio delle attività di interesse generale e/o collaterale ad esse purché nel perseguimento delle finalità istituzionali. L’Associazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
TITOLO III – SOCI
Articolo 6 – Requisiti, Ammissione e Categorie dei Soci
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che ne condividono lo scopo sociale, riconoscendosi nello Statuto e che intendano impegnarsi e collaborare per la loro realizzazione. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia persone fisiche sia altri enti del terzo settore con finalità senza scopo di lucro. Non è ammessa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto motivato dell’ammissione dell’aspirante secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall’Associazione e le attività di interesse generale svolte. L’adesione del socio sarà annotata nel libro soci.
I soci, possono essere:
– Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo.
– Soci Operativi
Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione e potranno prestare una attività secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
– Soci Onorari
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Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che per particolari meriti e/o per la loro opera a favore dell’Associazione siano stati ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di tale qualifica.
Articolo 7 – Diritti e Doveri dei Soci
I Soci di cui all’art. 6 sono tenuti a:
- (i) osservare le disposizioni dello Statuto e degli eventuali regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell’Associazione; e
- (ii) versare la quota associativa nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
Hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.
I Soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di Socio si perde per: – Morte;
– Mancato pagamento della quota associativa. In tal caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 2 (due) mesi dal mancato versamento;
– Presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
– Esclusione/espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso, (i) per atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni e/o (ii) qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo e/o (iii) qualora il socio arrechi in qualunque modo danni gravi, anche morali, all’Associazione e/o (iv) senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
I Soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Articolo 9 – Volontari
Sono volontari gli associati che aderiscono all’Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (di seguito, “Volontario/i”).
L’attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al Volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute
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e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del Codice del Terzo Settore le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 (dieci) Euro giornalieri e 150 (centocinquanta) Euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera Volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I Soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice del Terzo Settore, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I Volontari sono iscritti in un apposito registro.
TITOLO IV – PERSONALE RETRIBUITO Art. 10 – Personale retribuito
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, ai sensi dell’art. 36 del Codice del Terzo Settore, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5 (cinque) per cento del numero degli associati.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
TITOLO V – SOSTENITORI Art. 11 – Sostenitori
Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che, pur non svolgendo materialmente nessuna attività specifica all’interno dell’Associazione per il raggiungimento delle sue finalità, ne condividono gli scopi ed ideali e contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante donazioni, contributi spontanei ed altre erogazioni liberali, sia in denaro che in natura (di seguito “Sostenitori”). I Sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
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TITOLO VI – RISORSE ECONOMICHE
Articolo 12 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
a) dalla quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (ad es. manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
d) da contributi di organismi internazionali; e) dalle entrate di attività di raccolta fondi; f) dai rimborsi da convenzioni;
g) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.
E’ fatto obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste dall’Associazione.
TITOLO VII – ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE
Articolo 13 – Individuazione degli Organi
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vicepresidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
Articolo 14 – Assemblea dei soci e compiti
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati (di seguito “Assemblea”) e le sue deliberazione, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno 3 (trè) mesi. Le sue deliberazione, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
- almeno una volta all’anno;
- entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.In assenza del Presidente l’Assemblea è presieduta dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
In particolare, l’Assemblea ha il compito di:
a) determinare le linee generali di programma dell’attività dell’Associazione
b) approvare il bilancio consuntivo;
c) deliberare sulle eventuali modifiche dello statuto dell’Associazione e sull’eventuale scioglimento;
d) deliberare su operazioni straordinarie;
e) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
f) nominare e revocare, nei casi stabiliti, l’organo di revisione legale dei conti;
g) approvare eventuali regolamenti interni;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.
Articolo 15 – Convocazione dell’assemblea e validità
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea, è convocata almeno 3 (trè) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e- mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione espressamente prevista la possibilità di partecipare, ai soci che ne fanno richiesta entro 3 (trè) giorni prima della data indicata nell’avviso di convocazione, a mezzo teleconferenza e/o qualsivoglia mezzo equipollente.
L’Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 16 – Intervento dei soci in assemblea
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 17 – Diritto di voto e quorum deliberativi
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
E’ prevista altresì la possibilità per i soci che abbiano richiesto di partecipare con modalità telematiche, teleconferenza ovvero qualsivoglia mezzo equipollente, di poter esprimere il proprio voto attraverso strumento telematico, purché palese, il quale sarà regolarmente e parimenti conteggiato a quello espresso dai soci presenti fisicamente in assemblea, previa verifica della sua regolarità da parte del Presidente.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione nominato in seno al Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’Assemblea tra i soci ammessi a parteciparvi.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
Articolo 18 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a trè, e non superiore a undici, incluso il Presidente, eletti direttamente dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo.
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
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Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Il numero e le competenze dei gruppi è deciso dal Consiglio Direttivo, che individua i criteri per la nomina dei componenti. Ciascun referente ha l’obbligo di informare il Consiglio Direttivo attraverso idonee modalità (es. posta elettronica), circa le attività e le riunioni dei gruppi di lavoro. I Gruppi di lavoro sono costituiti da soli soci dell’Associazione.
Articolo 19 – Composizione del Consiglio Direttivo e competenze
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, che, conformandosi alle norme del presente Statuto, potrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Il Consiglio Direttivo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività ed a medio terminedell’Associazione;
- individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione ela sua approvazione;
- redige la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
- determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntualeindividuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
- individua, istituisce e presiede eventuali comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone
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la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Altresì, individua e nomina eventuali consulenti legali, ove necessario, in conformità agli scopi sociali perseguiti da statuto, stabilendone i compensi.
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organisociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- vigila sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;Articolo 20 – Durata delle cariche
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (trè) anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 21 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 4 (quattro) membri del Consiglio stesso.
La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 3 (trè) giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.Articolo 22 – Validità delle adunanze e delle delibere
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Previa richiesta dei membri del Consiglio, è prevista la possibilità di partecipare alle riunioni con modalità telematiche e/o videoconferenze e di esprimere il proprio voto con le medesime modalità telematiche.
Articolo 23 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica 3 (trè) anni, con possibilità di rinnovo della carica. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Cessa per scadenza del mandato, dimissioni, revoca da parte dell’Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo organo di amministrazione. Il Presidente opera sulla base delle linee programmatiche concertate con il Consiglio Direttivo, riferendo ad esso le sue attività.
Articolo 24 – (Organo di controllo)
L’organo di controllo è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore ed formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Esso vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 25 – Organo di Revisione legale dei conti
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Articolo 26 – Esercizio Sociale
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio viene redatto ex art. 13 e 87 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 27 – Bilancio sociale
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 28 – Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
Allegato A all’atto costitutivo del 25 agosto 2022 dell’Associazione “Ita.Li. – Italiani Liberi APS”
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Articolo 29 – Assicurazione dei volontari
I Soci Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 17 del presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 31 – Norme finali
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e delle leggi vigenti in materia.