STATUTO DELLāASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Ita.Li. ā Italiani Liberi APS”
TITOLO I ā DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1 ā Denominazione
Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (di seguito āCodice del Terzo Settoreā), noncheĢ nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, eĢ costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Ita.Li. ā Italiani Liberi APS” (di seguito āAssociazioneā).
Lāacronimo ETS potraĢ essere inserito nella denominazione, in via automatica e saraĢ spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, dopo aver ottenuto lāiscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (āRUNTSā).
L’Associazione eĢ contraddistinta dal simbolo depositato a termini di legge.
Articolo 2 ā Sede
L’Associazione avraĢ sede legale in Padova (PD), Via Fornace Morandi, 18 e potraĢ istituire sedi secondarie o sezioni in altre cittaĢ d’Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede legale potraĢ essere trasferita, all’interno dello stesso comune, con delibera del Consiglio Direttivo e non comporteraĢ modifica statutaria.
Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovraĢ essere disposta con delibera dellāAssemblea quale modifica dello statuto.
Articolo 3 ā Durata
La durata dell’Associazione eĢ illimitata, fatta salva la facoltaĢ di procedere alla sua estinzione secondo le deliberazioni e le procedure disciplinate dal presente statuto e dalle normative vigenti.
TITOLO II – FINALITA’ E ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 4 – FinalitaĢ
L’Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalitaĢ civiche, solidaristiche, di utilitaĢ e promozione sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attivitaĢ di interesse generale di cui allāart. 5 del Codice del Terzo Settore. Lāassociazione eĢ apartitica ed aconfessionale.
Il fondamento dell’Associazione trova origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana del 1948, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dellāONU del 1948, del Codice di Norimberga del 1947 e della Convenzione di Oviedo del 1997 per la protezione dei Diritti dellāUomo e della dignitaĢ dellāessere umano nei confronti dellāapplicazioni della biologia e della medicina e piuĢ in generale sul pieno rispetto del libero arbitrio e della dimensione culturale, spirituale e umana della persona.
Articolo 5 – AttivitaĢ ed oggetto
L’Associazione potraĢ esercitare in via esclusiva o principale una o piuĢ delle seguenti attivitaĢ di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche
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se non necessariamente esclusivo, dell’attivitaĢ di volontariato dei propri associati nel rispetto delle vigenti normative e del Codice del Terzo Settore:
– promozione della cultura della legalitaĢ, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, noncheĢ dei diritti del consumatore e degli utenti delle attivitaĢ di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunitaĢ e delle iniziative di aiuto reciproco;
– riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalitaĢ organizzata;
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, noncheĢ le attivitaĢ culturali di interesse sociale con finalitaĢ educative.
LāAssociazione nell’esercizio delle suddette attivitaĢ principali e caratterizzanti, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere d) āeducazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, noncheĢ le attivitaĢ culturali di interesse sociale con finalitaĢ educativeā, v) āpromozione della cultura della legalitaĢ, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armataā, w) āpromozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, noncheĢ dei diritti del consumatore e degli utenti delle attivitaĢ di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunitaĢ e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244ā, z) ā āriqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalitaĢ organizzataā, si prefigge di mettere in atto, tra le altre compatibili con le finalitaĢ associative, con le normative vigenti e con i propri settori di attivitaĢ di interesse generale, le seguenti azioni:
a) Promuovere la cultura della giustizia, del rispetto delle persona umana, della libertaĢ di scelta terapeutica, della legalitaĢ, della solidarietaĢ, dellāambiente basata sui principi dei diritti inviolabili dellāuomo, della Costituzione, del Codice di Norimberga, della Convenzione di Oviedo, della CEDU.
In particolare, fine prioritario dellāAssociazione eĢ quello di tutelare, sostenere e favorire la completa esigibilitaĢ dei diritti sociali sanciti dalla Costituzione italiana: diritto al lavoro (art.4), diritto alla salute (art.32), diritto allo studio e alla formazione (artt.34 e 35), diritto allāassistenza sociale (art.38), con controllo su tutti gli attori politici che con la loro azione possono incidere, direttamente o indirettamente, sulla vita, sullāidentitaĢ e sulla dignitaĢ delle comunitaĢ locali e di tutti coloro che ne fanno parte; superare lāindividualismo, lāopportunismo e le discriminazioni di qualunque tipo che si perpetrano nei confronti delle fasce deboli; difendere ed ampliare lo stato sociale in particolare difendere il diritto al servizio sanitario nazionale, il diritto al sistema scolastico e formativo pubblico e le istituzioni di pubblica assistenza; superare il predominio del potere economico ā finanziario sui diritti civili, sociali e di cittadinanza; rivendicare la partecipazione democratica e diretta di tutti i cittadini ai processi decisionali politici e amministrativi; affermare il diritto inderogabile al rispetto dei valori etici dellāiniziativa politica libera, disinteressata e priva di conflitti di interesse.
b) Promuovere lāelaborazione di strategie di lotta non violenta, pacifica e nellāalveo dei diritti costituzionalmente garantiti, contro la corruzione allāinterno della funzione pubblica, ivi compresa quella del servizio sanitario nazionale e di tutti gli organismi ad esso sovraordinati;
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c) Ideare, progettare e sostenere iniziative, attivitaĢ e interventi che sono finalizzati a promuovere la nascita di un movimento tra cittadini, operatori economici, appartenenti o non appartenenti alla pubblica funzione, a tutela dei principi sopra richiamati;
d) Organizzare iniziative culturali e di istruzione, scolastica e/o superiore, di approfondimento e di informazione sui principi sopra richiamati;
e) Realizzare campagne informative su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalitaĢ associative sopra e di seguito richiamate;
f) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attivitaĢ di commercializzazione e di marketing, di pubblicazione e di informazione, pubblicare materiale relativi alle iniziative dellāAssociazione, noncheĢ produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalitaĢ dellāorganizzazione stessa;
g) Aderire ad iniziative ed attivitaĢ e/o stipulare accordi con altre associazioni che perseguono i medesimi obiettivi;
h) Avviare progetti ed iniziative di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m.i., noncheĢ le attivitaĢ culturali di interesse sociale con finalitaĢ educativa, promuovere e/o realizzare formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) delineare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dellāambiente e allāutilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dellāattivitaĢ di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
l) promuovere e/o realizzare studi, analisi statistiche e di marketing, predisporre proposte e/o disegni di legge con risposta scritta e motivata al Parlamento e/o ad altro Ente, proporre referendum popolare e/o progetti da presentare agli Organi nazionali ed internazionali al fine della loro realizzazione anche chiedendo lāottenimento di Fondi Europei sempre per le finalitaĢ perseguite;
m) organizzare e gestire attivitaĢ culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attivitaĢ, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitaĢ di interesse generale di cui allāart. 5 dei Codice del Terzo Settore;
n) attuare processi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertaĢ educativa;
o) organizzazione e gestione di attivitaĢ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
p) promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
q) sviluppare servizi finalizzati allāinserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui allāarticolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui allāarticolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
r) avviare progetti di agricoltura sociale, ai sensi dellāarticolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e s.m.i.;
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s) aderire a campagne di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivitaĢ di interesse generale dei Codice del Terzo Settore.
Ai sensi dellāart. 6 del Codice del Terzo Settore lāAssociazione potraĢ svolgere anche attivitaĢ diverse rispetto a quelle dāinteresse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
LāAssociazione puoĢ esercitare anche attivitaĢ di raccolta fondi attraverso la ricezione e/o richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. Tali risorse saranno utilizzate al fine di finanziare le proprie attivitaĢ di interesse generale e nel rispetto dei principi di veritaĢ, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soci, i sostenitori e il pubblico. L’Associazione siĢ avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, compresa la collaborazione con altri Enti attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni e/o Enti aventi scopi non lucrativi in linea con i propri. L’Associazione potraĢ inoltre svolgere qualsiasi altra attivitaĢ culturale o ricreativa strumentale all’esercizio delle attivitaĢ di interesse generale e/o collaterale ad esse purcheĢ nel perseguimento delle finalitaĢ istituzionali. LāAssociazione potraĢ altresiĢ compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
TITOLO III – SOCI
Articolo 6 – Requisiti, Ammissione e Categorie dei Soci
Possono far parte dellāAssociazione in numero illimitato tutti coloro che ne condividono lo scopo sociale, riconoscendosi nello Statuto e che intendano impegnarsi e collaborare per la loro realizzazione. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia persone fisiche sia altri enti del terzo settore con finalitaĢ senza scopo di lucro. Non eĢ ammessa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Il mantenimento della qualifica di socio eĢ subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio decideraĢ sullāaccoglimento o il rigetto motivato dellāammissione dellāaspirante secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalitaĢ perseguite dallāAssociazione e le attivitaĢ di interesse generale svolte. Lāadesione del socio saraĢ annotata nel libro soci.
I soci, possono essere:
– Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato lāatto costitutivo.
– Soci Operativi
Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione e potranno prestare una attivitaĢ secondo le modalitaĢ stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
– Soci Onorari
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Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che per particolari meriti e/o per la loro opera a favore dellāAssociazione siano stati ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di tale qualifica.
Articolo 7 – Diritti e Doveri dei Soci
I Soci di cui allāart. 6 sono tenuti a:
- (i) Ā osservare le disposizioni dello Statuto e degli eventuali regolamentari noncheĢ le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell’Associazione; e
- (ii) Ā versare la quota associativa nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
Hanno il diritto di essere informati su tutte le attivitaĢ ed iniziative dellāAssociazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attivitaĢ comunemente concordate.
Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.
I Soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni, dallāappartenenza allāAssociazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non eĢ rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio
La qualitaĢ di Socio si perde per: – Morte;
– Mancato pagamento della quota associativa. In tal caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 2 (due) mesi dal mancato versamento;
– Presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avraĢ decorrenza immediata. Resta fermo lāobbligo del pagamento della quota sociale per lāanno in corso.
– Esclusione/espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso, (i) per atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni e/o (ii) qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo e/o (iii) qualora il socio arrechi in qualunque modo danni gravi, anche morali, allāAssociazione e/o (iv) senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattivitaĢ prolungata.
I Soci che abbiano cessato di appartenere allāAssociazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Articolo 9 – Volontari
Sono volontari gli associati che aderiscono allāAssociazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attivitaĢ spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietaĢ (di seguito, āVolontario/iā).
L’attivitaĢ del Volontario non puoĢ essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al Volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute
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e documentate per l’attivitaĢ prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai sensi dellāart. 17 comma 4 del Codice del Terzo Settore le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dellāart. 46 del D.P.R. n.445/2000, purcheĢ non superino l’importo di 10 (dieci) Euro giornalieri e 150 (centocinquanta) Euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attivitaĢ di volontariato per le quali eĢ ammessa questa modalitaĢ di rimborso.
La qualitaĢ di Volontario eĢ incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario eĢ socio o tramite il quale svolge la propria attivitaĢ volontaria.
Non si considera Volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I Soci che prestano attivitaĢ di volontariato, ai sensi dellāart. 18, comma 1, del Codice del Terzo Settore, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dellāattivitaĢ stessa, noncheĢ per la responsabilitaĢ civile verso terzi.
I Volontari sono iscritti in un apposito registro.
TITOLO IV – PERSONALE RETRIBUITO Art. 10 – Personale retribuito
LāAssociazione puoĢ assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purcheĢ non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attivitaĢ dāinteresse generale di cui allāart. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalitaĢ. In ogni caso, ai sensi dellāart. 36 del Codice del Terzo Settore, il numero dei lavoratori impiegati nellāattivitaĢ non puoĢ essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5 (cinque) per cento del numero degli associati.
I rapporti tra lāAssociazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dallāAssociazione.
TITOLO V – SOSTENITORI Art. 11 – Sostenitori
Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che, pur non svolgendo materialmente nessuna attivitaĢ specifica all’interno dell’Associazione per il raggiungimento delle sue finalitaĢ, ne condividono gli scopi ed ideali e contribuiscono agli scopi dellāAssociazione mediante donazioni, contributi spontanei ed altre erogazioni liberali, sia in denaro che in natura (di seguito āSostenitoriā). I Sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dallāAssociazione.
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TITOLO VI – RISORSE ECONOMICHE
Articolo 12 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione eĢ rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
a) dalla quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attivitaĢ associative (ad es. manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
d) da contributi di organismi internazionali; e) dalle entrate di attivitaĢ di raccolta fondi; f) dai rimborsi da convenzioni;
g) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore. I proventi delle attivitaĢ, gli utili e avanzi di gestione, noncheĢ fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo e utilizzati per lo svolgimento delle attivitaĢ istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.
E’ fatto obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attivitaĢ statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalitaĢ previste dallāAssociazione.
TITOLO VII – ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE
Articolo 13 – Individuazione degli Organi
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vicepresidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, eĢ ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
Articolo 14 – Assemblea dei soci e compiti
Lāassemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalitaĢ degli associati (di seguito āAssembleaā) e le sue deliberazione, prese in conformitaĢ alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. LāAssemblea puoĢ essere ordinaria o straordinaria.
LāAssemblea eĢ organo sovrano ed eĢ composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno 3 (treĢ) mesi. Le sue deliberazione, prese in conformitaĢ alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
LāAssemblea eĢ presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
- ļ· Ā almeno una volta allāanno;
- ļ· Ā entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dellāesercizio, per lāapprovazione del bilancio;
- ļ· Ā ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- ļ· Ā quando ne eĢ fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.In assenza del Presidente lāAssemblea eĢ presieduta dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
In particolare, l’Assemblea ha il compito di:
a) determinare le linee generali di programma dell’attivitaĢ dell’Associazione
b) approvare il bilancio consuntivo;
c) deliberare sulle eventuali modifiche dello statuto dell’Associazione e sull’eventuale scioglimento;
d) deliberare su operazioni straordinarie;
e) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
f) nominare e revocare, nei casi stabiliti, l’organo di revisione legale dei conti;
g) approvare eventuali regolamenti interni;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.
Articolo 15 – Convocazione dell’assemblea e validitaĢ
L’Assemblea eĢ convocata presso la sede sociale o altrove purcheĢ nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta cioĢ venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
LāAssemblea, eĢ convocata almeno 3 (treĢ) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e- mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dellāavvenuta ricezione della convocazione.
Lāavviso di convocazione deve contenere il giorno, lāora e sede della convocazione, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, lāordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione espressamente prevista la possibilitaĢ di partecipare, ai soci che ne fanno richiesta entro 3 (treĢ) giorni prima della data indicata nellāavviso di convocazione, a mezzo teleconferenza e/o qualsivoglia mezzo equipollente.
L’Assemblea non puoĢ essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 16 – Intervento dei soci in assemblea
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non eĢ ammessa piuĢ di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolaritaĢ delle deleghe.
Articolo 17 – Diritto di voto e quorum deliberativi
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metaĢ degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Eā prevista altresiĢ la possibilitaĢ per i soci che abbiano richiesto di partecipare con modalitaĢ telematiche, teleconferenza ovvero qualsivoglia mezzo equipollente, di poter esprimere il proprio voto attraverso strumento telematico, purcheĢ palese, il quale saraĢ regolarmente e parimenti conteggiato a quello espresso dai soci presenti fisicamente in assemblea, previa verifica della sua regolaritaĢ da parte del Presidente.
Per le modifiche statutarie lāAssemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dellāAssociazione e devoluzione del patrimonio, lāAssemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione nominato in seno al Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’Assemblea tra i soci ammessi a parteciparvi.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dallāAssemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dellāAssociazione.
Articolo 18 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo eĢ composto da un numero di membri non inferiore a treĢ, e non superiore a undici, incluso il Presidente, eletti direttamente dallāAssemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dallāatto costitutivo.
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Allegato A allāatto costitutivo del 25 agosto 2022 dellāAssociazione āIta.Li. ā Italiani Liberi APSā
Il Consiglio Direttivo eĢ investito dei piuĢ ampi poteri per la gestione dellāAssociazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attivitaĢ che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dellāAssemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Non puoĢ essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, lāinterdetto, lāinabilitato, il fallito, o chi eĢ stato condannato ad una pena che importa lāinterdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o lāincapacitaĢ ad esercitare uffici direttivi.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo puoĢ demandare ad uno o piuĢ consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Il numero e le competenze dei gruppi eĢ deciso dal Consiglio Direttivo, che individua i criteri per la nomina dei componenti. Ciascun referente ha lāobbligo di informare il Consiglio Direttivo attraverso idonee modalitaĢ (es. posta elettronica), circa le attivitaĢ e le riunioni dei gruppi di lavoro. I Gruppi di lavoro sono costituiti da soli soci dellāAssociazione.
Articolo 19 – Composizione del Consiglio Direttivo e competenze
SaraĢ in facoltaĢ del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, che, conformandosi alle norme del presente Statuto, potraĢ regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
Detto regolamento dovraĢ essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibereraĢ con le maggioranze ordinarie.
Il Consiglio Direttivo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attivitaĢ che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dellāAssemblea dei soci.
Nello specifico:
- ļ· Ā elegge tra i propri componenti il Presidente;
- ļ· Ā elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- ļ· Ā elegge il Tesoriere e il Segretario;
- ļ· Ā attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ļ· Ā cura lāesecuzione dei deliberati dellāAssemblea;
- ļ· Ā predispone e propone allāAssemblea il programma annuale di attivitaĢ ed a medio terminedellāAssociazione;
- ļ· Ā individua le attivitaĢ diverse da quelle dāinteresse generale esperibili dallāAssociazione;
- ļ· Ā predispone annualmente il bilancio dāesercizio e lo presenta allāAssemblea per la discussione ela sua approvazione;
- ļ· Ā redige la relazione consuntiva annuale sullāattivitaĢ dellāAssociazione;
- ļ· Ā determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalitaĢ e puntualeindividuazione delle opportunitaĢ ed esigenze per lāAssociazione e gli associati;
- ļ· Ā individua, istituisce e presiede eventuali comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone
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la durata, le modalitaĢ di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. AltresiĢ, individua e nomina eventuali consulenti legali, ove necessario, in conformitaĢ agli scopi sociali perseguiti da statuto, stabilendone i compensi.
- ļ· Ā predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta allāAssemblea per la discussione e la sua approvazione;
- ļ· Ā conferisce procure generali e speciali;
- ļ· Ā assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ļ· Ā propone allāAssemblea i Regolamenti per il funzionamento dellāAssociazione e degli organisociali;
- ļ· Ā riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ļ· Ā ratifica e respinge i provvedimenti dāurgenza adottati dal Presidente;
- ļ· Ā delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- ļ· Ā vigila sulle strutture e sui servizi dellāAssociazione;Articolo 20 – Durata delle cariche
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (treĢ) anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o piuĢ consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metaĢ, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 21 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunitaĢ, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 4 (quattro) membri del Consiglio stesso.
La convocazione eĢ fatta a mezzo e-mail inviata almeno 3 (treĢ) giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo puoĢ essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.Articolo 22 – ValiditaĢ delle adunanze e delle delibere
Per la validitaĢ della riunione del Consiglio Direttivo eĢ necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione eĢ presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio piuĢ anziano per partecipazione all’Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di paritaĢ prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse saraĢ redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Previa richiesta dei membri del Consiglio, eĢ prevista la possibilitaĢ di partecipare alle riunioni con modalitaĢ telematiche e/o videoconferenze e di esprimere il proprio voto con le medesime modalitaĢ telematiche.
Articolo 23 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente eĢ eletto dallāAssemblea e dura in carica 3 (treĢ) anni, con possibilitaĢ di rinnovo della carica. La prima nomina eĢ ratificata nellāatto costitutivo. Cessa per scadenza del mandato, dimissioni, revoca da parte dell’Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza legale dellāAssociazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dellāAssemblea dei soci. Il Presidente assume nellāinteresse dellāAssociazione tutti i provvedimenti, ancorcheĢ, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi dāurgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dellāAssociazione e gli potranno essere delegati altresiĢ eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
Per i casi dāindisponibilitaĢ ovvero dāassenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso eĢ sostituito dal Vicepresidente.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo organo di amministrazione. Il Presidente opera sulla base delle linee programmatiche concertate con il Consiglio Direttivo, riferendo ad esso le sue attivitaĢ.
Articolo 24 – (Organo di controllo)
Lāorgano di controllo eĢ nominato nei casi previsti dallāart. 30 del Codice del Terzo Settore ed formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Esso vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalitaĢ civiche, solidaristiche e di utilitaĢ sociale attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformitaĢ alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale daĢ atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell’organo di controllo puoĢ in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, puoĢ chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 25 – Organo di Revisione legale dei conti
Eā nominato nei casi previsti dallāart. 31 del Codice del Terzo Settore ed eĢ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Articolo 26 – Esercizio Sociale
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verraĢ formato il bilancio che dovraĢ essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio viene redatto ex art. 13 e 87 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 27 – Bilancio sociale
Eā redatto nei casi e modi previsti dallāart. 14 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 28 ā Libri sociali
Lāassociazione ha lāobbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dellāorgano di amministrazione;
Allegato A allāatto costitutivo del 25 agosto 2022 dellāAssociazione āIta.Li. ā Italiani Liberi APSā
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellāorgano di amministrazione, dellāorgano di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dellāorgano a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dellāorgano di amministrazione.
Articolo 29 – Assicurazione dei volontari
I Soci Volontari che prestano attivitaĢ di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilitaĢ civile verso i terzi ai sensi dellāart. 18 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lāeventuale scioglimento dellāAssociazione saraĢ deciso soltanto dallāAssemblea straordinaria con le modalitaĢ di cui allāart. 17 del presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo eĢ devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dallāart. 9 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 31 – Norme finali
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e delle leggi vigenti in materia.